IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva»   e   successive
modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20  che,  nel
disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e'  tenuta  la
societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla  societa'
stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra
l'altro, che «la societa' concessionaria» effettui, sulla base di una
«convenzione   aggiuntiva   da   stipularsi   con    le    competenti
amministrazioni dello Stato», «trasmissioni radiofoniche e televisive
in lingua slovena, nonche' radiofonici  in  lingua  italiana  per  la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ... in lingua  francese  per
la regione autonoma Valle d'Aosta»; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio  in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della  RAI,  nonche'
delega  al  Governo  per   l'emanazione   del   testo   unico   della
Radiotelevisione; 
  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e
radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo Unico»,  emanato
con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive
modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del  sopracitato  testo  unico  che
specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce
un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la
possibilita', per la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni; 
  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato  ai  sensi  dell'art.  45  del  sopra
citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI
e approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del  27
aprile  2011,  ed  in  particolare  l'art.  17,  comma   2,   recante
«Iniziative specifiche per  la  valorizzazione  delle  istituzioni  e
delle culture locali»; 
  Considerato che, al fine di garantire i servizi sopra indicati,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha  stipulato  una  convenzione
per gli anni dal 2013 al 2015 con Rai Com, quale mandataria esclusiva
della RAI per la definizione, stipula e gestione di contratti  quadro
e/o convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati, aventi ad
oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale
ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i
contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni
previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Considerato che detta convenzione e'  stata  rinnovata  fino  al  6
maggio 2016, data di scadenza della concessione alla RAI del servizio
pubblico radiofonico  televisivo  e  multimediale  e  che,  grazie  a
successive proroghe di fonte legislativa della predetta  concessione,
e' stata stipulata una nuova convenzione per il periodo 7 maggio 2016
- 31 ottobre 2016, anch'essa rinnovata fino  al  29  gennaio  2017  e
quindi ulteriormente rinnovata fino al 29 aprile 2017,  in  parallelo
con la proroga della Concessione; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della  RAI
e del servizio pubblico radiotelevisivo»; 
  Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  recante  la
procedura per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile  2017,  adottato
ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del testo unico,  introdotto
dal citato art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  registrato
alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e
MIPAAF, reg. ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1  ai
sensi del  quale  e'  concesso  alla  RAI  l'esercizio  del  servizio
pubblico   radiofonico,   televisivo   e   multimediale   sull'intero
territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla  data
del 30 aprile 2017; 
  Considerato che, successivamente al citato  contratto  di  servizio
relativo al triennio 2010 - 2012, allo stato attuale,  non  e'  stato
stipulato un nuovo contratto di servizio e pertanto, nelle more della
definizione di detto testo, si e' convenuto di  stipulare  una  nuova
convenzione della durata di un anno, prevedendo la  possibilita'  per
entrambe le  parti  di  risolvere  la  convenzione  prima  della  sua
naturale scadenza e stipularne  una  nuova  al  fine  di  regolare  i
rapporti in funzione del contenuto dell'eventuale nuovo contratto  di
servizio,  qualora  quest'ultimo  preveda  una   diversa   disciplina
rispetto a quella vigente; 
  Considerato che sulla base di quanto esposto, e'  stato  stipulata,
in data 28 aprile 2017 una nuova convenzione tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
e Rai Com, per la prestazione, a decorrere dal 30 aprile 2017 fino al
29 aprile 2018, dei servizi ivi previsti,  per  un  importo,  per  il
periodo di durata della convenzione, di € 14.000.000,00,  comprensivo
di IVA; 
  Considerato che le risorse finanziarie  necessarie  alla  copertura
del corrispettivo della convenzione in oggetto provengono dal  «Fondo
per  il  pluralismo  e  l'innovazione   dell'informazione»   previsto
dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che  dette  risorse
sono in corso di ripartizione, come previsto dal comma 4  del  citato
art. 1; 
  Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24  novembre  2006,  n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui
all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli
affari esteri»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il  15  dicembre  2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 3245, con il quale: 
  l'on. Luca Lotti e' stato nominato Ministro dello sport; 
  il  prof.  Pietro  Carlo  Padoan   e'   stato   nominato   Ministro
dell'economia e delle finanze 
  il dott. Carlo Calenda e' stato nominato  Ministro  dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data  3  febbraio
2017 Ufficio controllo  atti  P.C.M.  Ministeri  giustizia  e  affari
esteri, reg.ne prev. n. 292, con cui al  Ministro  dello  sport,  on.
Luca Lotti, sono state delegate le funzioni spettanti  al  Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione
del Governo ed editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione
stipulata, in data 28 aprile 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  e  Rai  Com
S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e  televisivi  in
lingua  francese  nella  Regione  Valle  d'Aosta   e   di   programmi
radiofonici e televisivi in lingua  slovena  nonche'  radiofonici  in
lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia. 
  2. Ai sensi del punto 131  dell'allegato  alla  legge  24  novembre
2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono  assunti  con  decreti
dirigenziali. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
             p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                       il Ministro dello sport 
                con delega in materia di informazione 
               e comunicazione del Governo ed editoria 
                                Lotti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Calenda  
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 280